IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
«disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare
l'art. 5 ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei  programmi  di  previsione  e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso  ed
i piani per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di  emergenza,
d'intesa con le regioni e gli enti locali; 
  Visto l'art. 3-bis della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  come
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100  ed  in  particolare  il  comma  2,  che  rimanda
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
la definizione dei principi per l'individuazione ed il  funzionamento
dei Centri di Competenza; 
  Visto l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua
le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di  potenziamento
delle  reti  di  monitoraggio  meteo-idropluviometrico  mirato   alla
realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004  recante  «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento nazionale e regionale per il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua  i  compiti,
le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri  funzionali  per
le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento
della   protezione   civile»   con   cui   e'   stata   rideterminata
l'articolazione del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio  n.  113,  recante
«Organizzazione interna del Dipartimento  della  protezione  civile»,
con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli
uffici del Dipartimento della protezione civile; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
impartite dall'art. 3-ter  della  legge  14  febbraio  1992,  n.  225
citata; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge  14  febbraio
1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e
alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  il  governo  e  la
gestione  del  sistema  di  allerta  nazionale  sono  assicurati  dal
Dipartimento della protezione civile e dalle  regioni  attraverso  la
rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal  Servizio  meteorologico
nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima  disposizione,
dalle reti strumentali  di  monitoraggio  e  di  sorveglianza  e  dai
presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.  267,  e
al  decreto-legge  12  ottobre  2000,   n.   279,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre  2000,  n.  365,  nonche'  dai
Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato  a  concorrere
funzionalmente e operativamente a tali reti; 
  Ritenuto  che  il  Dipartimento  della   protezione   civile,   per
conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art.  5  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti
di  collaborazione  con  i  suddetti  Centri  funzionali  e  con   le
Componenti  e  le  Strutture  Operative  del  Servizio  Nazionale  di
protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214
e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Considerato, altresi', che si rende necessario definire i  principi
per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione dei Centri di Competenza 
 
  1. I Centri  di  Competenza  sono  soggetti  titolari  di  pubblica
funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e  contributi
tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti  di  specializzazione
di  interesse  del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile,   in
relazione alle  diverse  tipologie  di  rischio  che  interessano  il
territorio. 
  2.  I  Centri  di  Competenza  di  cui  al  comma  precedente  sono
individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie: 
    a) Strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
nonche' soggetti pubblici di  cui  all'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attivita', servizi,  studi
e  ricerche  in  ambiti  disciplinari  di   specifica   o   esclusiva
competenza,  anche  territoriale,  attribuiti  in  forza  di   leggi,
provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini
istituzionali; 
    b) soggetti partecipati da componenti del Servizio  nazionale  di
protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere  lo  sviluppo
tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo  sia  a
totale  partecipazione  pubblica,   svolga   la   propria   attivita'
prioritariamente in  favore  del  Servizio  nazionale  di  protezione
civile e sia soggetto a vigilanza da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
    c) Universita', Dipartimenti universitari, Centri di ricerca  che
dispongono  di  conoscenze  tecnico  scientifiche  esclusive   o   di
privative nell'utilizzo dei  diritti  intellettuali,  dell'ingegno  e
della ricerca scientifica; 
    d) Universita', Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui
quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n.  225
e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  e
all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006,  n.  21,  esprime  il
proprio parere di  merito  tecnico-scientifico,  sulla  base  di  una
valutazione comparativa a seguito di  specifiche  esigenze  formulate
dal Dipartimento della protezione civile per le  varie  tipologie  di
rischio cui non possono fare fronte i soggetti di  cui  alle  lettere
a), b) e c).